
Fonte: La Redazione
Il Tribunale di Castrovillari, sezione penale monocratico, ha assolto dall’accusa di furto aggravato il cinquantunenne Acri Daniele di Corigliano-Rossano dichiarando il non luogo a procedere.
L’uomo era stato tratto a giudizio perché , secondo l’accusa sostenuta dal Pubblico Ministero, in Corigliano-Rossano, area urbana Rossano, dopo essere entrato all’interno dell’esercizio commerciale denominato “Euroalimentari – Conad” , al fine di trarne profitto per se’ o per altri, prelevando dallo scaffale tre bottiglie , presumibilmente di liquore ed occultandole nei pantaloni, si impossessava dei suindicati beni sottraendoli al titolare del predetto esercizio commerciale. Con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi di un mezzo fraudolento in quanto occultava i beni sotto gli indumenti così eludendo la sorveglianza ed oltrepassava le casse pagando solo una bottiglia di acqua. All’uomo, il pubblico ministero contestava anche la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale poiché non era il primo episodio a lui contestato. Le attività di indagine, a carico dell’uomo, hanno preso il via a seguito della denuncia presentata da un socio del supermercato che aveva notato, ogni mese, un forte ammanco di merce in liquore e vini per un notevole importo di spesa economica con conseguente danno cosicché provvedeva a visionare l’impianto di video sorveglianza ivi presente, apprendendo che le telecamere avevano immortalato l’uomo nell’atto di prendere la refurtiva ed occultarla. Dalla visione delle immagini, quindi, gli inquirenti risalivano all’identificazione immediata dell’imputato, volto noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali. All’udienza predibattimentale, presso il Tribunale di Castrovillari, l’uomo assistito e difeso di fiducia dall’avvocato Giuseppe Vena, veniva processato nelle forme del rito abbreviato. Il difensore , in sede di arringa, rappresentava al Giudice sia un difetto nella struttura della querela presentata dalla persona offesa e la esclusione delle aggravanti contestate non applicabili nonchè la carenza probatoria; poiché, dalle immagini captate non si riusciva a risalire alla tipologia della merce sottratta ed al suo valore.